Ci sono norme difficili perché riguardano materie difficili.
E poi ci sono norme che sembrano semplicissime finché non si prova ad applicarle davvero.
Questa è una di quelle.
Il problema riguarda il calcolo dell’altezza utile di un sottotetto con falde inclinate, secondo il Regolamento 39/R della Regione Toscana.
A prima vista può sembrare una questione da tecnici.
In realtà può significare, nello stesso identico sottotetto, considerare 27 metri quadrati oppure 53.
E quando una differenza interpretativa può quasi raddoppiare una superficie, non siamo più davanti a una sottigliezza accademica.
Siamo sulla pelle — e sul patrimonio — del proprietario.
Una parola apparentemente innocua: “effettiva”
Il Regolamento 39/R disciplina, fra molte altre grandezze, la Superficie edificabile o edificata, abbreviata in SE.
L’art. 10, comma 2, lett. b.4 stabilisce che vi rientrano:
“i locali o spazi accessori, per le sole porzioni aventi altezza utile (HU) effettiva pari o superiore a ml 1,80…”
Letta così, sembrerebbe non esserci molto da discutere.
Altezza minima: 1,80 m.
Prendo il metro.
Segno dove il tetto raggiunge 1,80.
Tutto quello che sta sopra entra.
Tutto quello che sta sotto rimane fuori.
Semplice.
Talmente semplice che è questa la lettura seguita normalmente da molti tecnici.
Ma c’è un problema.
Il Regolamento non dice semplicemente “altezza”.
Dice:
altezza utile — HU.
E quando una norma utilizza una grandezza tecnica espressamente definita dalla stessa norma, forse prima di prendere il metro conviene andare a leggere che cosa significa HU.
Ed ecco l’art. 19
L’art. 19 del medesimo Regolamento disciplina proprio l’altezza utile (HU).
E per i locali con soffitti inclinati o curvi stabilisce che l’altezza utile venga determinata mediante altezza media ponderata.
Qui comincia il problema.
Perché nello stesso Regolamento abbiamo:
art. 10: HU effettiva ≥ 1,80 m
e
art. 19: nei soffitti inclinati, HU = altezza media ponderata.
La domanda diventa allora inevitabile:
Che cosa devo confrontare con 1,80 metri?
L’altezza misurata verticalmente in ogni singolo punto del sottotetto?
Oppure quella grandezza che la norma chiama HU e che, proprio per i soffitti inclinati, stabilisce di determinare mediante media ponderata?
Non sono la stessa operazione.
E producono risultati molto diversi.
Il dubbio non è soltanto mio
Il problema è stato sottoposto anche alla Regione Toscana.
Il Comune di Arezzo, con il quesito n. 533 del 21 novembre 2023, ha chiesto come interpretare proprio questo passaggio.
La risposta regionale sostiene, in sintesi, che ai fini dell’art. 10 debba essere utilizzata l’altezza effettivamente misurata tra pavimento e intradosso della copertura e non la media ponderata delle altezze.
Ed è precisamente qui che nasce la domanda che, a mio avviso, merita più attenzione di tutta la questione.
Ma una media ponderata non è forse anch’essa una misura “effettiva”?
Fermiamoci un momento.
Una media ponderata non è una fantasia matematica.
Non è una stima approssimativa.
Non è un numero scelto dal progettista.
È il risultato di misure reali, riferite alla geometria reale del locale e ponderate in funzione delle superfici alle quali appartengono.
Se in un sottotetto esistono realmente:
- 0,70 m in gronda;
- 2,20 m al colmo;
- tutte le altezze intermedie determinate dalla reale inclinazione della falda,
la media ponderata deriva esattamente da quelle altezze.
Non da altre.
È quindi una misura costruita sulla realtà fisica del vano.
E soprattutto c’è un fatto ancora più importante:
non siamo noi tecnici ad aver deciso di utilizzare la media ponderata.
È lo stesso Regolamento che, all’art. 19, prescrive quel metodo per determinare la HU nei locali con soffitto inclinato.
E allora la domanda diventa molto più scomoda:
Se la HU di un sottotetto si determina, per espressa previsione regolamentare, mediante media ponderata, perché quando l’art. 10 richiede una “HU effettiva” quella stessa media dovrebbe improvvisamente cessare di rappresentare la HU?
La parola “effettiva” basta, da sola, a cambiare il metodo di calcolo della grandezza che la norma stessa ha appena definito?
Se questa era la volontà del legislatore, sarebbe stato molto semplice scriverlo.
Facciamolo con i numeri
Prendiamo un caso volutamente elementare.
Un unico sottotetto.
Copertura simmetrica a due falde.

Altezza in gronda:
0,70 m
Altezza al colmo:
2,20 m
Superficie complessiva:
100 m²
Assumiamo una geometria lineare e regolare, proprio per eliminare qualsiasi complicazione.
Primo metodo: altezza puntuale ≥ 1,80 m
Seguiamo la lettura secondo cui devono essere considerate soltanto le parti nelle quali l’altezza fisica del tetto è almeno 1,80 m.
La quota di 1,80 m viene raggiunta molto vicino al colmo.
La fascia interessata rappresenta circa il:
26,67%
della superficie complessiva.
Su 100 m²:
26,7 m²
Fine del calcolo.
Secondo metodo: HU media ponderata ≥ 1,80 m
Adesso facciamo qualcosa di diverso.
Applichiamo il metodo che il Regolamento stabilisce per determinare la HU di un vano con soffitto inclinato.
Cerchiamo cioè la porzione per la quale l’altezza media ponderata risulti pari a 1,80 m.
Nel nostro esempio semplificato:
(2,20 + h) / 2 = 1,80
da cui:
h = 1,40 m
Questo significa che la porzione avente HU media ponderata pari a 1,80 m arriva fino al punto nel quale l’altezza fisica della falda è circa 1,40 m.
La superficie interessata non è più il 26,67%.
Diventa:
53,33%
Su 100 m²:
53,3 m²
Il risultato è praticamente raddoppiato.
Stesso sottotetto. Stessa norma. Due letture.
Altezza puntuale ≥ 1,80 m:
26,7 m²
HU media ponderata ≥ 1,80 m:
53,3 m²
Differenza:
26,6 m².
Ecco perché la questione non può essere liquidata dicendo semplicemente:
“Sotto 1,80 metri non si conta.”
Prima bisogna stabilire che cosa la norma ci sta chiedendo di misurare.
Non stiamo discutendo se 1,79 sia inferiore a 1,80
Questo è importante.
Nessuno sta sostenendo che 1,79 metri siano uguali a 1,80.
Il problema è completamente diverso.
La domanda è:
1,80 metri è la soglia da confrontare con l’altezza puntuale del solaio oppure con la HU determinata secondo il metodo previsto dalla norma?
Sono due quesiti matematicamente e normativamente differenti.
E l’esempio lo dimostra in maniera brutale.
Perché allora la Regione arriva a un’altra conclusione?
Perché nella risposta al quesito viene attribuito un peso decisivo alla parola “effettiva”.
La lettura sottostante è sostanzialmente questa:
“effettiva” significa altezza fisicamente presente in quel preciso punto.
Comprensibile.
Ma non inevitabile.
Perché anche la media ponderata è costruita su altezze effettivamente esistenti.
Non è una misura meno reale.
È semplicemente un modo matematico di rappresentare una realtà che varia nello spazio.
E soprattutto è il modo che il Regolamento stesso ha scelto per definire la HU nei locali inclinati.
E allora torno alla domanda iniziale:
può un solo aggettivo — “effettiva” — disapplicare un metodo di determinazione della HU espressamente previsto dallo stesso Regolamento, senza che questa deroga venga dichiarata?
Questo, a mio avviso, è il vero nodo.
È qui che cominciano le differenze tra tecnici
Questo caso racconta qualcosa che va molto oltre i sottotetti.
Spesso il cliente pensa che una verifica tecnica sia un prodotto standard.
Una pratica è una pratica.
Una sanatoria è una sanatoria.
Una verifica urbanistica è una verifica urbanistica.
E quindi, comprensibilmente, confronta i preventivi.
Ma due prestazioni che sulla carta hanno lo stesso nome possono essere molto diverse.
Un tecnico può fermarsi alla frase:
“altezza effettiva ≥ 1,80 m”.
E applicarla.
Un altro può domandarsi:
“La norma però parla di HU. Dove viene definita la HU? E come viene calcolata quando il soffitto è inclinato?”
È soltanto una domanda in più.
Ma nel nostro esempio quella domanda vale 26,6 metri quadrati.
Non sto dicendo che un tecnico debba necessariamente condividere questa interpretazione.
Sto dicendo una cosa diversa.
Prima di dare una risposta, dovrebbe almeno essersi posto il problema.
Ed è qui, forse, che le prestazioni professionali smettono di essere tutte uguali.
Applicare una norma e leggerla non sono sempre la stessa cosa
Una norma raramente vive da sola.
È fatta di:
- definizioni;
- rinvii;
- eccezioni;
- criteri di misura;
- rapporti con altre disposizioni;
- orientamenti amministrativi;
- conseguenze concrete.
Leggere soltanto la frase che sembra risolvere il problema può essere sufficiente.
Oppure no.
Il lavoro tecnico più delicato comincia proprio quando una risposta apparentemente ovvia non torna con il resto del sistema.
Ed è in quel momento che bisogna fermarsi.
Rileggere.
Calcolare.
Mettere in discussione anche ciò che “si è sempre fatto così”.
Perché alla fine l’errore non rimane nel Regolamento.
Non rimane nella nota.
Non rimane nemmeno sulla scrivania del tecnico.
Arriva sull’immobile.
E quindi, inevitabilmente, sulla pelle del cliente.
Una precisazione finale
La risposta della Regione al quesito costituisce un orientamento interpretativo amministrativo rilevante e concretamente seguito nella prassi.
Il punto di questo articolo non è ignorarlo.
È verificare se la lettura proposta sia perfettamente sovrapponibile alla struttura del Regolamento che dovrebbe interpretare.
Sono due cose diverse.
Ed è proprio quando norma scritta e interpretazione amministrativa non sembrano perfettamente coincidere che il lavoro del tecnico, invece di finire, dovrebbe cominciare.
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